Art. 3.

      1. L'articolo 19 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 19. - Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al rispetto dei diritti inviolabili della persona».